Art. 7
Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 16 dic 2004
1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286#art-7