Art. 3
Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
In vigore dal 16 feb 2010
Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213.
2. Gli esiti delle attività svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne dà comunicazione alla Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicità e conoscenza.
3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.
4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286#art-3