Art. 2
Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione
In vigore dal 16 dic 2004
1. Per i fini di cui all' l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di «Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto».
2. L'Istituto è ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
3. L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di seguito denominato:
«Ministero». Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività, fermo restando che la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede:
a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;
b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.
4. Il Ministro adotta altresì specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286#art-2