Art. 5
Presidente
In vigore dal 1 gen 2007
1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una tema di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:
a) convoca e presiede le riunioni del Comitato di indirizzo, stabilendone l'ordine del giorno;
b) formula, nel rispetto delle priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all', comma 3, le proposte al Comitato di indirizzo ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;
c) sovrintende alle attività dell'Istituto;
d) formula al Comitato di indirizzo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;
e) presenta al Ministro le relazioni di cui all', comma 4;
f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato di indirizzo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286#art-5