Art. 5

Presidente

In vigore dal 1 gen 2007
1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una tema di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente: a) convoca e presiede le riunioni del Comitato di indirizzo, stabilendone l'ordine del giorno; b) formula, nel rispetto delle priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all', comma 3, le proposte al Comitato di indirizzo ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione; c) sovrintende alle attività dell'Istituto; d) formula al Comitato di indirizzo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento; e) presenta al Ministro le relazioni di cui all', comma 4; f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato di indirizzo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286#art-5

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