Art. 13
Patrimonio e risorse finanziarie
In vigore dal 16 dic 2004
1. L'Istituto provvede ai propri compiti con:
a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello Stato;
c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti con le finalità dell'Istituto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286#art-13