Capo I
Art. 5
Informativa ai creditori
In vigore dal 6 ago 2004
1. All'articolo 84 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-07-09;197#art-5