Capo I
Art. 3
Informazione alle autorità di vigilanza degli Stati comunitari, relativamente a procedure che interessano banche extracomunitarie
In vigore dal 6 ago 2004
1. All'articolo 77 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-07-09;197#art-3