Capo I

Art. 3

Informazione alle autorità di vigilanza degli Stati comunitari, relativamente a procedure che interessano banche extracomunitarie

In vigore dal 6 ago 2004
1. All'articolo 77 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-07-09;197#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo