Capo I
Art. 4
Sospensione dei pagamenti e delle restituzioni
In vigore dal 6 ago 2004
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-07-09;197#art-4