Capo I
Art. 1
Definizione di Stato d'origine e di Stato ospitante
In vigore dal 6 ago 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, e, in particolare, gli e l'allegato B;
Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Definizione di Stato d'origine e di Stato ospitante
1. All', comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
«g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-07-09;197#art-1