Capo II

Art. 9

Disposizioni applicabili agli intermediari finanziari che si debbono iscrivere nell'elenco speciale

In vigore dal 6 ago 2004
1. Il comma 6 dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-07-09;197#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo