Capo I
Art. 7
Disposizioni in tema di liquidazione ordinaria
In vigore dal 6 ago 2004
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 96-quater è inserito il seguente:
«Art. 96-quinquies
Liquidazione ordinaria
1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.
4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-07-09;197#art-7