Art. 7
Mangimi complementari
In vigore dal 16 giu 2004
1. I mangimi complementari, tenuto conto della loro proporzione prescritta nella razione giornaliera, non possono contenere sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-10;149#art-7