Art. 4
Provvedimenti in caso di aumento del limite massimo
In vigore dal 16 giu 2004
1. Se il Ministero della salute constata, a seguito di nuovi dati o di una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità massima stabilita nell'allegato I, oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato, presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, riduce provvisoriamente tale livello massimo, stabilisce un livello massimo o vieta la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, informando immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri, nonché le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.
2. La decisione di cui al comma 1 è mantenuta fino all'adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione europea.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-10;149#art-4