Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 giu 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l' e l'allegato B; Vista la direttiva 2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Vista la direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, recante modifica della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Vista la direttiva 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Visto il decreto del Ministro della sanità in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433; Visto il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all', comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: . Ambito di applicazione 1. Il presente decreto legislativo disciplina le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. 2. Sono fatte salve le disposizioni relative: a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433; b) alla commercializzazione dei mangimi, disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni; c) al decreto del Ministro della sanità in data 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, e successive modificazioni, a condizione che i residui ivi previsti non siano menzionati nell'allegato I; d) ai microrganismi nei mangimi; e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto del Ministro della sanità in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985; f) ai mangimi per animali disciplinati, dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-10;149#art-1

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