Art. 5
Divieto di diluizione
In vigore dal 16 giu 2004
1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanza indesiderabile supera il livello massimo fissato nell'allegato I, non possono essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-10;149#art-5