Art. 5

Divieto di diluizione

In vigore dal 16 giu 2004
1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanza indesiderabile supera il livello massimo fissato nell'allegato I, non possono essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-10;149#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo