Art. 8

Importazioni ed esportazioni

In vigore dal 16 giu 2004
1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunità europea, messi in circolazione o utilizzati soltanto se sono di qualità sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento. 2. Non possono essere considerati conformi alle disposizioni di cui al comma 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I. 3. Il Ministero della salute può respingere verso il Paese terzo esportatore, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente decreto. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, anche ai fini dell'esportazione, ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-10;149#art-8

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