Art. 11
Disposizioni finali
In vigore dal 16 giu 2004
1. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
2. E 'abrogato il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Marzano, Ministro delle attività produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
La Loggia, Ministro degli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-10;149#art-11