Capo II

Art. 8

Disposizioni previdenziali

In vigore dal 20 mag 2008
1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all', comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento. 2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all', comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi. 3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102#art-8

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