Capo I
Art. 3
Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione
In vigore dal 8 mag 2004
1. In base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione europea, del 27 febbraio 2003, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:
a) nel caso di consorzi di coassicurazione, più del 20 per cento del mercato rilevante;
b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25 per cento del mercato rilevante.
2. I limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nel caso di rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102#art-3