Capo II

Art. 6

Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN

In vigore dal 26 giu 2020
1. Al fine di attivare gli interventi di cui all', le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall' e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta. 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32.

Note all'articolo

  • La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 127) che "la regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, puo' deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018".
  • Il Decreto 6 marzo 2020, (in G.U. 11/06/2020, n. 147), ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "La Regione Puglia procede alla delimitazione dell'area interessata, alla quantificazione dei danni subiti dalle imprese agricole interessate dalla diffusione del batterio nei termini indicati dall'art. 1, comma 523, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38».".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo