Capo III

Art. 11

Costituzione e finalità

In vigore dal 28 apr 2018
1. Gli Organismi collettivi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche: a) associazioni persone giuridiche di diritto privato; b) società cooperative agricole e loro consorzi; c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice. 2. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività degli organismi collettivi è concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed è limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale. 3. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi nonché altri soggetti giuridici, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneità deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma. 4. Gli Organismi collettivi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102#art-11

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