Capo III

Art. 13

Vigilanza

In vigore dal 28 apr 2018
1. L'attività di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciuti è sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32. 2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102#art-13

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