1. L'attività di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciuti è sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32.