Capo III

Art. 14

Interventi a favore degli associati

In vigore dal 28 apr 2018
1. gli Organismi collettivi di difesa hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati. 2. gli Organismi collettivi di difesa, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi Organismi collettivi di difesa in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con società di assicurazione autorizzate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102#art-14

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