Capo I
Art. 2 bis
Polizze assicurative sperimentali
In vigore dal 28 apr 2018
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali:
a) le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa a causa degli eventi di cui all' e la variazione del prezzo di mercato;
b) le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici.
2. Le polizze sperimentali di cui al comma 1 possono avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102#art-2-bis