Capo V

Art. 18

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In vigore dal 12 mar 2006
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all' del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 e i diritti di reimpianto della propria azienda. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2786 del codice civile, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all' del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 e i diritti di reimpianto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 marzo 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102#art-18

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