Capo II
Art. 7
Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario e peschereccio
In vigore dal 1 gen 2024
1. Nelle zone delimitate ai sensi dell', sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all', comma 2, lettera b), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario e peschereccio di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all', comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.
2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario e peschereccio sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all', a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario e peschereccio. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.
3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario e peschereccio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102#art-7