Capo I
Art. 2
Polizze assicurative e fondi di mutualizzazione
In vigore dal 28 apr 2018
1. Per le finalità e per gli eventi di cui all', lo Stato concede contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, in conformità alla normativa europea ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32.
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa di cui al capo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.
5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto è comprensiva comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.
5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102#art-2