Capo II
Art. 6
Sanzioni in materia di controlli
In vigore dal 17 mar 2004
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, indicati all', comma 1, che non consente agli esperti della Commissione delle Comunità europee, alle autorità competenti e agli organismi di controllo, riconosciuti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, l'accesso ai propri locali e a tutta la documentazione, di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-29;58#art-6