Capo II

Art. 5

Sanzioni in materia di etichettatura

In vigore dal 29 lug 2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, quali definiti all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che commercializza carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, secondo le modalità indicate dagli del regolamento (CE) n. 1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro. 1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di eta` non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalita` indicate dagli del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall' del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e` soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1, si applica all'operatore e alla organizzazione che commercializza carni bovine con indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000, non corrispondenti al vero. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando, oltre alle indicazioni riportate al comma 1, indicazioni non previste da un disciplinare approvato dalle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 4. In caso di recidiva della violazione prevista dal comma 3, qualora la condotta sia tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore o dell'organizzazione nella prosecuzione della gestione del disciplinare, è disposta la revoca dell'approvazione del disciplinare stesso, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1760/2000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che non adotti un sistema idoneo a garantire la veridicità delle informazioni obbligatorie e facoltative e il nesso tra le carni e l'animale o il gruppo di animali interessati ai sensi del citato articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000, secondo le modalità previste dagli del regolamento (CE) n. 1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-29;58#art-5

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