Capo II
Art. 7
Sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette
In vigore dal 17 mar 2004
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui all', comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possono ingenerare confusione con le denominazioni previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1760/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-29;58#art-7