Capo III
Art. 9
Norme finali
In vigore dal 17 mar 2004
1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure, di cui al comma 1 e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-29;58#art-9