Capo II
Art. 8
Sanzioni in materia di organismi di controllo
In vigore dal 17 mar 2004
1. In caso di mancata attuazione del sistema di controllo indicato all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, secondo le modalità previste dall', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1825/2000, da parte dell'organismo indipendente di controllo riconosciuto, di cui all', è disposta la revoca del relativo riconoscimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-29;58#art-8