Capo I
Art. 1
Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari
In vigore dal 27 set 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 1° marzo 2002, n. 39;
Visto il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
Visto il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea, del 29 dicembre 1997;
Visto il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000;
Visto il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437;
Visto il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-29;58#art-1