Capo I

Art. 1

Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari

In vigore dal 27 set 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l' della legge 1° marzo 2002, n. 39; Visto il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992; Visto il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea, del 29 dicembre 1997; Visto il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000; Visto il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437; Visto il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003; Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: . ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-29;58#art-1

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