Art. 31
Danneggiamenti e turbative (art. 97 Codice 2003)
In vigore dal 24 dic 2021
(Danneggiamenti e turbative)
( Codice 2003)
1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.
3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-31