Art. 97

Situazione dei servizi universali esistenti (ex art. 87 eecc)

In vigore dal 24 dic 2021
(Situazione dei servizi universali esistenti) (ex eecc) 1. L'Autorità e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilità o l'accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell', comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando l'Autorità designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applica l'. Il finanziamento di tali obblighi è conforme a quanto disposto dall'. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-97

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