Art. 92

Migrazione dalle infrastrutture preesistenti (ex art. 81 eecc)

In vigore dal 24 dic 2021
(Migrazione dalle infrastrutture preesistenti) (ex eecc) 1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell' comunicano anticipatamente e tempestivamente all'Autorità l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91. 2. L'Autorità provvede affinché il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilità di prodotti alternativi per l'accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualità almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l'Autorità può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso: a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali; b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'Autorità conformemente al presente articolo. 3. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli . 4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall'Autorità sull'infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli .

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-92

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