Art. 31 · Danneggiamenti e turbative (art. 97 Codice 2003)

Art. 31

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Danneggiamenti e turbative (art. 97 Codice 2003)

In vigore dal 24 dic 2021
(Danneggiamenti e turbative) ( Codice 2003) 1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. 3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-31