Art. 28
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità (art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003)
In vigore dal 28 apr 2024
(Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità)
( eecc, ex Codice 2003)
1. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-28