Art. 35

Richiesta di procedura di valutazione tra pari (art. 35 eecc)

In vigore dal 24 dic 2021
(Richiesta di procedura di valutazione tra pari) ( eecc) 1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all' commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l'Autorità e il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo quanto previsto dall', il RSPG dei progetti di misura che rientrano nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell' commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalità stabilite dall', paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura. 2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l'Autorità fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura: a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli del presente decreto e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE; b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio; c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-35

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