Parte IV›Capo IV
Art. 114
Requisiti
In vigore dal 16 set 2003
1. Fermo restando quanto stabilito dall', comma 1, non può conseguire l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-114