Parte IV›Capo IV
Art. 119
Requisiti delle apparecchiature
In vigore dal 16 set 2003
1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli , se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-119