Parte IVCapo IV

Art. 118

Rinuncia

In vigore dal 16 set 2003
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-118

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