Parte IV›Capo IV
Art. 114
186 / 267Requisiti
In vigore dal 16 set 2003
1. Fermo restando quanto stabilito dall', comma 1, non può conseguire l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-114