Parte IVCapo III

Art. 110

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 16 set 2003
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all', le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature. 2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri. 3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-110

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo