Parte IV›Capo III
Art. 110
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
In vigore dal 16 set 2003
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all', le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-110