Parte IV›Capo II
Art. 106
Obblighi dei rivenditori.
In vigore dal 16 set 2003
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all', comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-106