Art. 110 · Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
Parte IVCapo III

Art. 110

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Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 16 set 2003
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all', le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature. 2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri. 3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-110