Art. 5
Ingredienti
In vigore dal 5 ago 2003
1. L', comma 10, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
«10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono indicate con il nome della specie animale ed in conformità a quanto previsto all'allegato I.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-23;181#art-5