Art. 4
Denominazione di vendita
In vigore dal 5 ago 2003
1. All' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall', commi 6, 11 e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-23;181#art-4