Art. 7

Q u a n t i t à

In vigore dal 5 ago 2003
1. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente: «2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita dall' del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall' della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-23;181#art-7

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