Art. 10
Sede dello stabilimento
In vigore dal 5 ago 2003
1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
«1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all', comma 1, lettera f), può essere omessa nel caso di:
a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta, ai sensi dell', comma 1, lettera e);
b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;
c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-23;181#art-10